Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo III
Art. 29
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 33
In vigore dal 21 feb 1948
Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.
Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-29