Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo III
Art. 29
29 / 96D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 33
In vigore dal 21 feb 1948
Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.
Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-29