Art. 6

Determinazione e liquidazione degli importi

In vigore dal 23 mag 2026
1. La determinazione degli importi spettanti al personale incaricato avviene con provvedimento del RUO, previo accertamento positivo effettuato dal dirigente della struttura competente per la procedura di affidamento, sulla base di apposita attestazione e rendicontazione delle attività concretamente svolte rilasciata da parte del RUP. Nel caso in cui la certificazione delle funzioni tecniche effettivamente svolte riguardi personale dirigenziale, questa deve essere redatta dal RUO. 2. La liquidazione può essere corrisposta anche in corrispondenza dei certificati di pagamento emessi sulla base degli stati di avanzamento lavori. Per i servizi e le forniture la liquidazione può essere corrisposta in concomitanza all'emissione dei certificati di pagamento prodotti a seguito delle verifiche periodiche di conformità o di regolare esecuzione. 3. Le prestazioni sono considerate rese: a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori; b) per il collaudo tecnico amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale; c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento; d) per la verifica dei progetti, con l'invio al responsabile unico del progetto della relazione finale di verifica; e) per le procedure di bando, con la pubblicazione dell'aggiudicazione; f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche; g) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione. 4. Nel caso in cui alla stessa unità di personale siano affidati, nell'ambito della medesima opera o lavoro, più incarichi tecnici la quota dell'incentivo spettante è pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, nei limiti di cui al comma 6. 5. In caso di cessazione dell'incarico per motivazioni diverse da quelle di cui agli , l'incentivo spettante è liquidato in proporzione alle attività effettivamente svolte. 6. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare l'importo del 100 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, percepito nella medesima annualità di riferimento dalla stessa unità di personale. Ove la Presidenza adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice il limite di cui al primo periodo è aumentato del 15 per cento, in relazione alle attività svolte nell'anno di riferimento. 7. Ai fini della liquidazione, viene redatta una scheda sottoscritta dal RUO, controfirmata dal personale incaricato, contenente: a) il tipo di attività assegnata nonché da svolgere; b) la percentuale realizzata nell'anno di competenza; c) i tempi previsti e i tempi effettivi; d) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare, in conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato.
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