Art. 4
Individuazione del personale
In vigore dal 23 mag 2026
1. Per ogni lavoro, servizio o fornitura di diretta gestione della Presidenza, il RUO nomina il RUP, nell'ambito del personale in servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del Codice e dall'articolo 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2. del Codice, di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.
2. Il RUO nomina gli incaricati delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, nonché i collaboratori tecnici e amministrativi, con le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024.
3. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, o con atto successivo, sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
4. Tutti gli incarichi, compresi quelli di supporto e collaborazione tecnica ed amministrativa, devono essere formalizzati per iscritto prima dello svolgimento delle relative attività. Non si dà luogo a pagamenti in favore di personale che non risulti nominato con provvedimento formale.
5. Sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
a) il RUP e gli altri soggetti incaricati delle funzioni elencate nell'Allegato I.10 del Codice, connesse alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
b) il direttore dell'esecuzione nei casi in cui è prevista la nomina;
c) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a), individuati nell'atto formale.
6. Non possono essere conferiti incarichi a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, nè ai soggetti che, nei due anni antecedenti, siano stati interessati da provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, ovvero al personale interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio. Il RUO accerta preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative.
7. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati qualora, successivamente all'adozione dei provvedimenti di nomina, il personale risulti destinatario di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, ovvero qualora risulti destinatario di provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, o qualora sia interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio.
8. Nel provvedimento di individuazione del personale, di cui ai commi 1 e 2, è dato atto del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e buon andamento dell'amministrazione. Costituiscono criteri per il provvedimento di individuazione l'esperienza acquisita, la formazione specifica e la competenza professionale del personale, valutate in relazione alla complessità tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da realizzare.
Storico versioni
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