Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 23 mag 2026
1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale dirigenziale e non dirigenziale in servizio presso la Presidenza per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché al RUP ai sensi dell', comma 1, secondo periodo. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, semprechè tale nomina sia prevista da disposizioni di legge. 3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i contratti di cui all'articolo 56 del Codice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2026-03-27;69#art-2

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