Art. 3

Misura degli incentivi

In vigore dal 23 mag 2026
1. Gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice sono costituiti da una quota non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base delle procedure di scelta del contraente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a carico della Presidenza, secondo i seguenti scaglioni e nei limiti delle relative aliquote: a) per i lavori: 1) 2 per cento per importi fino a un milione di euro; 2) 1,8 per cento per importi superiori al milione di euro e fino alla soglia comunitaria; 3) 1,5 per cento per importi superiori alla soglia comunitaria e fino a venti milioni di euro; 4) 1 per cento per importi superiori a venti milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro; 5) 0,2 per cento per importi oltre cinquanta milioni di euro; b) per i servizi: 1) 2 per cento per importi inferiori alla soglia comunitaria; 2) 1,5 per cento per importi superiori alla soglia comunitaria e fino a cinquecentomila euro; 3) 1 per cento per importi superiori a cinquecentomila euro e fino a due milioni di euro; 4) 0,5 per cento per importi superiori a due milioni di euro; c) per le forniture: 1) 1,5 per cento per importi fino a un milione di euro; 2) 1 per cento per importi superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro; 3) 0,5 per cento per importi superiori a due milioni di euro. 2. Ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Codice le somme di cui al comma 1 sono previste nell'ambito del quadro economico del progetto o del capitolato posto a base della procedura di scelta del contraente. Tali somme sono ricomprese, con specifica clausola, nell'impegno di spesa attinente al relativo contratto e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. 3. Nel rispetto dell'articolo 45, comma 3, primo periodo, del Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 45, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori. 4. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di procedure di affidamento aventi a oggetto opere o lavori, sono identificate, secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100: a) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo del RUP; b) dal 20 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo della progettazione, programmazione e controllo della spesa e predisposizione dei documenti di gara; c) dal 25 per cento al 55 per cento, da ripartire per il gruppo della direzione dei lavori e del collaudo. 5. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di procedure di affidamento aventi a oggetto servizi e forniture, sono identificate, secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100: a) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo del RUP; b) dal 20 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo della progettazione, programmazione e controllo della spesa e predisposizione dei documenti di gara; c) dal 25 per cento al 55 per cento, da ripartire per il gruppo della direzione dell'esecuzione contrattuale e verifica della conformità. 6. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 45, commi 2 e 3, del Codice, svolte a favore della Presidenza da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalità stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici al fine di provvedere alla loro corresponsione, nel limite di cui all'articolo 45 del Codice. 7. Per i compiti svolti dal personale di cui all'articolo 45, comma 8, del Codice, può essere riconosciuta, anche su richiesta della centrale di committenza, una quota non superiore al 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2026-03-27;69#art-3

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