Art. 1
Definizioni
In vigore dal 23 mag 2026
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 45;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo dalla Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, recante «Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2021, n. 239, concernente «Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024, recante «Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri», registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2025;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritti il 17 maggio 2004, il 31 luglio 2009 e il 7 ottobre 2022;
Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto il 28 dicembre 2023;
Considerata pertanto la necessità, sulla base delle disposizioni sopra enunciate, dell'emanazione di una nuova disciplina concernente la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, conforme alle disposizioni attualmente in vigore ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
Ritenuto di informare le organizzazioni sindacali;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2025 e del 16 dicembre 2025;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
b) «RUO»: il responsabile dell'unità organizzativa, che agisce come stazione appaltante o ente concedente, o un suo delegato, di livello dirigenziale;
c) «RUP»: il responsabile unico del progetto;
d) «Presidenza»: la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2026-03-27;69#art-1