Art. 5

Definizione delle percentuali effettive

In vigore dal 23 mag 2026
1. I provvedimenti di incarico di cui all', o atti successivi, individuano le percentuali effettive di ripartizione dell'incentivo in ragione della complessità del lavoro, servizio o fornitura da realizzare, del grado di responsabilità e della durata dell'incarico delle figure coinvolte, secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei valori minimi e massimi indicati dall', commi 4 e 5. 2. L'incentivo eccedente il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal personale, non corrisposto, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, secondo periodo del Codice, e le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal proprio personale, in quanto affidate a personale esterno alla Presidenza, ovvero non corrisposte perché prive dell'attestazione del dirigente, incrementano le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice. 3. Nelle ipotesi previste dal Codice, in caso di modifiche o varianti in aumento che rideterminano l'importo contrattuale, le somme complessive da destinare agli incentivi sono commisurate al nuovo importo del contratto di affidamento. 4. Non è dovuta la remunerazione degli incentivi per le modifiche contrattuali che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni in fase progettuale o di programmazione. 5. Il 20 per cento delle risorse di cui all', comma 1, è destinato alle finalità previste dall'articolo 45, commi 6 e 7 del Codice, ad esclusione delle risorse che derivano da finanziamenti a destinazione vincolata o da finanziamenti europei.
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