Art. 9

Accertamento della responsabilità

In vigore dal 23 mag 2026
1. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui agli è svolto dal RUO, sentiti il RUP e il personale incaricato. 2. Nei confronti del RUP l'accertamento è svolto dal RUO, sentito il dirigente della struttura competente per la procedura di affidamento e il RUP medesimo. 3. La Presidenza, a seguito della comunicazione del RUO, procede al recupero dell'incentivo indebitamente percepito a valere sul trattamento economico dovuto al personale, anche mediante rateazione, in ragione degli importi dovuti. 4. L'accertamento di cui ai commi 1 e 2 non è sostitutivo di altre forme di contestazione e accertamento previste dalle vigenti disposizioni per l'imputazione di eventuali responsabilità, anche disciplinari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2026-03-27;69#art-9

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