Art. 7

Finanziamento delle progettazioni

In vigore dal 26 giu 2024
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia finanzia le progettazioni contenute nella graduatoria approvata ai sensi dell' nei limiti del riparto di cui all'allegato 1, per ciascuna annualità, su domanda dei soggetti attuatori di cui all', comma 1, da inviare in formato elettronico all'indirizzo casaitalia@pec.governo.it, indicando un referente unico per ciascuna regione e provincia autonoma. 2. Ai fini del trasferimento delle risorse previste alla lettera a) del comma 5, i soggetti attuatori, per la prima annualità, trasmettono, entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria, la relativa domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia. Per le annualità successive alla prima, i soggetti attuatori trasmettono la domanda entro il 31 luglio di ciascun anno. La domanda deve essere corredata dall'atto di approvazione della graduatoria e dalla relazione tecnica di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 3. Ai fini del trasferimento delle risorse previste alla lettera b) del comma 4, i soggetti attuatori trasmettono la relativa domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, corredata dalla documentazione che attesti la liquidazione, da parte degli stessi, delle spese sostenute per le progettazioni in misura non inferiore all'80 per cento delle risorse già erogate. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia trasferisce le risorse, per ciascuna annualità, mediante versamento sulle contabilità speciali dei soggetti attuatori e, per le province autonome di Trento e Bolzano, con vincolo di destinazione, sul conto intestato a ciascuna provincia autonoma istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, secondo la seguente scansione temporale e secondo le seguenti modalità: a) 70 per cento dell'importo annuale complessivo finanziato, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 2, previa verifica della presenza dei CUP identificativi, anche attraverso il sistema della Banca Dati delle Amministrazione Pubbliche (BDAP), nonché della presenza degli ulteriori elementi della relazione tecnica di cui all'allegato 3; b) 30 per cento dell'importo annuale complessivo finanziato residuo, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 3, previa verifica della documentazione che attesti la liquidazione, da parte degli stessi, delle spese sostenute per i rispettivi progetti in misura non inferiore all'80 per cento della precedente anticipazione di cui alla lettera a), anche attraverso il sistema BDAP. 5. Ai soggetti attuatori è consentito, a valere sulle risorse trasferite, utilizzare le economie accertate sulle progettazioni concluse, attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle progettazioni, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, secondo le medesime modalità di cui all'. Le eventuali economie sono accertate tramite la BDAP. Le eventuali risorse derivanti dal mancato riutilizzo delle economie sono versate in favore del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la finalità originaria prevista dalla norma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-28;77#art-7

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