Art. 10

Disposizioni di salvaguardia e rinvio

In vigore dal 26 giu 2024
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, tramite direttive o istruzioni operative pubblicate sul sito istituzionale, promuove l'attuazione da parte dei soggetti attuatori del presente regolamento. 2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente regolamento ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-28;77#art-10

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