Art. 6

Realizzazione delle progettazioni

In vigore dal 26 giu 2024
1. L'attuazione degli interventi di progettazione è assicurata dai Presidenti delle regioni, in qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico ai sensi dell' del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dalle province autonome di Trento e Bolzano, i quali verificano che gli interventi non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla Direttiva Quadro «Acque» e rispettino i presupposti e le condizioni per impedire il deterioramento dei corpi idrici come previsto dall', punti 6, 7, 8, e 9 della Direttiva Quadro «Acque» (DIR/2000/60/CE). 2. I soggetti attuatori di cui al comma 1 sono i responsabili unici degli interventi di progettazione approvati ai sensi dell'. 3. I soggetti attuatori ovvero i soggetti da loro individuati ai sensi dell', comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, entro il 31 dicembre di ogni anno, avviano le procedure di affidamento delle progettazioni relative all'annualità di riferimento secondo la suddivisione delle progettazioni di cui all', comma 2, con relativa acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG). 4. Entro due anni dalla data di avvio delle procedure di affidamento delle progettazioni di cui al comma 3, i soggetti attuatori ovvero i soggetti da loro individuati ai sensi dell', comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, approvano, nel rispetto del cronoprogramma contenuto nella relazione tecnica di cui all'allegato 3, il progetto esecutivo, comprensivo delle autorizzazioni, nulla osta, pareri o altra attestazione necessaria. 5. Nel caso di ritardo incolpevole nella realizzazione delle progettazioni, i soggetti attuatori possono richiedere una proroga motivata del termine previsto al comma 4 trasmettendo apposita domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia che, in caso di sussistenza dei presupposti, autorizza la proroga.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-28;77#art-6

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