Art. 3
Progettazioni ammissibili
In vigore dal 26 giu 2024
1. Le risorse del Fondo di cui all' sono finalizzate alle progettazioni relative a interventi esclusivamente pubblici di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei beni e delle attività produttive, secondo i criteri di priorità di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. È ammessa a finanziamento la redazione del progetto esecutivo previsto per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori anche attraverso l'elaborazione dei livelli di progettazione inferiori, qualora mancanti. In tal caso, la richiesta di finanziamento può comprendere anche i livelli di progettazione mancanti. Sono, altresì, ammesse a finanziamento le progettazioni volte ad aggiornare gli elaborati già esistenti, qualora necessario.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-28;77#art-3