Art. 5
Procedimento di approvazione della graduatoria delle progettazioni
In vigore dal 26 giu 2024
Procedimento di approvazione
della graduatoria delle progettazioni
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ciascuna regione e provincia autonoma, sentite le ANCI e le UPI regionali e, per quanto di competenza, i consorzi di bonifica, predispone un elenco delle progettazioni e le inserisce in una apposita sezione separata del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDIS-web) in ordine di graduatoria, secondo i criteri di priorità indicati all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Le progettazioni sono suddivise per annualità fino a copertura dell'ammontare previsto per ciascun anno dall'allegato 1 per ogni regione e provincia autonoma e sono identificate dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell' della legge 16 gennaio 2003, n. 3. I progetti a carattere interregionale sono suddivisi tra gli elenchi delle regioni e delle province autonome interessate, previo coordinamento tra loro, con l'indicazione dei relativi importi pro quota. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla validazione delle progettazioni sulla piattaforma ReNDIS-web ai fini dell'espressione del parere delle Autorità di bacino distrettuali sul rispetto e la coerenza delle progettazioni con gli obiettivi della pianificazione di bacino, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, nei casi stabiliti dal protocollo d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella sua qualità di Presidente della Conferenza Istituzionale Permanente delle relative Autorità di bacino distrettuali, e i Presidenti della Province interessate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, il parere delle Autorità di bacino distrettuali è rilasciato dalle medesime province autonome.
2. L'ISPRA, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, adegua la sezione separata del ReNDIS-web, già istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento nonché sulla base delle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia. Ai fini del presente comma, i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia e ISPRA sono regolati mediante appositi accordi da stipularsi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il parere di cui al comma 1, per le progettazioni da avviare nella prima annualità, è reso entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di validazione delle progettazioni effettuata dalle regioni sulla piattaforma ReNDIS-web. Per le annualità successive alla prima, il parere di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dal termine previsto al comma 5. In caso di parere negativo sulle progettazioni, si procede allo scorrimento della graduatoria. È, in ogni caso, consentito inserire nell'apposita piattaforma ReNDIS-web, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, ulteriori progettazioni, in sostituzione di quelle progettazioni per le quali il parere di cui al comma 1 ha avuto esito negativo.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dal rilascio, ove previsto, del parere favorevole di cui al comma 1, per le progettazioni relative alla prima annualità, approvano, secondo i rispettivi ordinamenti, la graduatoria delle progettazioni. L'approvazione delle progettazioni finanziate a valere sulle risorse stanziate nella seconda e nella terza annualità resta, in ogni caso, subordinata al rilascio del parere favorevole secondo le modalità previste al comma 3.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono modificare la graduatoria approvata ai sensi del comma 4, solo per le annualità successive alla prima, entro e non oltre il 31 marzo della corrispondente annualità, purchè non si sia già proceduto all'affidamento della progettazione. La modifica avviene con le medesime modalità di cui al presente articolo. La rimodulazione degli importi delle progettazioni, anche relative alla prima annualità, è sempre consentita nei limiti di quanto indicato nell'allegato 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-28;77#art-5