Art. 4
Spese ammissibili
In vigore dal 26 giu 2024
1. Sono ammesse a finanziamento le spese relative alle attività previste dall'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, connesse alle progettazioni di cui all', quali, a titolo esemplificativo:
a) indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche;
b) indagini di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ove necessarie;
c) indagini di bonifica da ordigni bellici, ove necessario;
d) rilievi e accertamenti tecnici connessi alla progettazione;
e) verifiche preventive alla progettazione;
f) analisi di laboratorio finalizzate della diagnostica strutturale e infrastrutturale propedeutica alla progettazione;
g) spese di supporto al responsabile unico del procedimento (RUP).
2. In ogni caso, non sono ammesse a finanziamento le spese inerenti a:
a) affidamenti delle prestazioni di cui al comma 1, qualora effettuati anteriormente alla data di pubblicazione del presente regolamento;
b) elaborazione del documento preliminare alla progettazione o di elaborati equivalenti.
L'esclusione della remunerabilità di tali spese discende dall'esigenza che tali atti risultino già in possesso dei soggetti beneficiari all'atto di presentazione della domanda di finanziamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-28;77#art-4