Art. 9

Revoca del finanziamento

In vigore dal 26 giu 2024
1. In caso di mancato rispetto dei termini di cui all', commi 3 e 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, sentito il soggetto attuatore responsabile unico dell'intervento considerato, assegna allo stesso un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia procede alla revoca, eventualmente anche pro quota, del finanziamento. Sono comunque fatti salvi i casi di proroga motivata di cui all', comma 5. 2. L'eventuale scostamento tra lo stato di avanzamento delle progettazioni e il rispettivo cronoprogramma non comporta revoca del finanziamento purchè sia rispettato il termine di cui all', comma 4. 3. Qualora dall'esito del progetto di fattibilità tecnico-economica risulti non opportuno procedere alla realizzazione dei successivi livelli progettuali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ne danno comunicazione tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia. In tal caso, la mancata approvazione del progetto esecutivo entro il termine di cui all', comma 4, non può dar luogo a revoca o a restituzione delle somme già utilizzate per il progetto di fattibilità tecnico-economica. Le eventuali risorse residue costituiscono economie rimodulabili ai sensi dell', comma 5. 4. Le eventuali risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 1 del presente articolo sono versate in favore del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la finalità originaria prevista dalla norma.
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