Art. 7

Istituzione e durata della ZLS

In vigore dal 17 apr 2024
1. Ai sensi dell', comma 63, della legge n. 205 del 2017, la ZLS è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Il decreto fissa la durata della ZLS in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa di cui al Piano di sviluppo strategico che non può, comunque, essere inferiore a sette anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'. 3. L'inserimento di un'area all'interno della ZLS non conferisce alla stessa il carattere di demanialità, nè incide sulla destinazione d'uso degli stessi come disciplinata dagli strumenti urbanistici. 4. L'inserimento di una area della ZLS nelle aree di interazione porto-città di cui all', comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non modifica la competenza degli enti territoriali di cui al comma 1-quinquies del medesimo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-04;40#art-7

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