Art. 2
Finalità
In vigore dal 17 apr 2024
1. Il presente regolamento reca la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nel rispetto di quanto stabilito dall', commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017.
2. Il presente regolamento è adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese.
3. Il presente regolamento definisce, in particolare:
a) le modalità per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;
b) la loro durata;
c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS;
d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-04;40#art-2