Art. 2

Finalità

In vigore dal 17 apr 2024
1. Il presente regolamento reca la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nel rispetto di quanto stabilito dall', commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017. 2. Il presente regolamento è adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese. 3. Il presente regolamento definisce, in particolare: a) le modalità per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali; b) la loro durata; c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS; d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS; e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-04;40#art-2

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