Art. 4
Requisiti della ZLS interregionale
In vigore dal 17 apr 2024
1. Fermo quanto previsto dall', comma 62, della legge n. 205 del 2017 relativamente al numero massimo di ZLS istituibili, una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un'altra regione in cui sia presente almeno un'Area portuale possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una ZLS. L'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZLS nelle due regioni non può eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1. Una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale può chiedere di essere associata ad una ZLS già istituita. L'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZLS nelle regioni interessate non può eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1 del presente regolamento.
2. Nella ZLS interregionale, le regioni definiscono, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti, le modalità di cooperazione interregionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-04;40#art-4