Art. 8

Procedura di revisione della ZLS

In vigore dal 17 apr 2024
1. Il perimetro delle aree ricomprese nel Piano di sviluppo strategico della ZLS, come istituite ai sensi degli , può essere oggetto di rimodulazione in diminuzione o in aumento, nel rispetto del limite massimo della superficie complessivamente indicata per la regione nell'Allegato 1 al presente regolamento, fermo restando che gli effetti agevolativi, in relazione alle nuove aree, decorrono dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. 2. Il Comitato di indirizzo di cui all', anche su iniziativa del Presidente della regione per le ZLS di cui all', comma 1, o dei Presidenti delle regioni interessate dalla modifica del perimetro, in caso di ZLS, istituite ai sensi dell', commi 4 e 5, o dell', predispone, ai fini della proposta di revisione, la documentazione relativa alle aree oggetto di rimodulazione, corredata di una relazione motivata sul piano tecnico ed economico, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico di cui all'. La proposta è trasmessa al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri che, nei successivi 30 giorni, ne valuta la coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico della ZLS di cui all', acquisendo le osservazioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze con riguardo agli aspetti fiscali e doganali. 3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la proposta di rimodulazione è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Se all'esito dell'istruttoria non è possibile accogliere integralmente la proposta formulata dal Comitato di indirizzo, il decreto di cui al primo periodo è adottato sentita la regione interessata. 4. L'intera procedura si conclude entro 60 giorni dalla ricezione della proposta da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. 5. Ai fini dell'aggiornamento ovvero della modifica del Piano di sviluppo strategico della ZLS, si applicano le disposizioni di cui agli . In caso di esito positivo dell'istruttoria, la proposta di modifica ovvero di aggiornamento è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-04;40#art-8

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