Art. 13

Funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e attività di monitoraggio

In vigore dal 17 apr 2024
1. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi. 2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud individua, in raccordo con il Comitato di indirizzo, un piano di monitoraggio che, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all', comma 5, lettera i), consenta di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato: a) numero di nuove imprese insediate nella ZLS suddivise per settore merceologico e classe dimensionale; b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZLS; c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZLS suddivise per classe dimensionale; d) valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale. 3. Al termine dei sette anni dall'istituzione delle singole ZLS, e successivamente con cadenza almeno biennale in caso di rinnovo, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud valuta il conseguimento dei risultati attesi sulla base del Piano di sviluppo strategico e trasmette tale valutazione al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. In caso di esito negativo del monitoraggio, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, modifiche o integrazioni al decreto istitutivo della ZLS di cui all'. 4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-04;40#art-13

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