Art. 12

Misure di semplificazione

In vigore dal 17 apr 2024
1. Ai sensi dell', comma 65, della legge n. 205 del 2017, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d'attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche nell'area ZLS da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. 2. Nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere nell'area ZLS. La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato dalla regione ai sensi dell', comma 1, lettera e), ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che la trasmettono all'Autorità competente al rilascio, individuata dalla regione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, la quale vi provvede in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le norme di maggiore semplificazione previste da leggi regionali. 3. La regione individua, anche nell'ambito del proprio ordinamento, l'Autorità regionale o locale che provvede al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1. 4. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale in tutta l'area ZLS, usufruiscono, altresì, delle seguenti misure di semplificazione: a) sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali; b) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riguardo alla localizzazione ed alla approvazione del progetto delle opere, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque denominati, la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990; c) i termini di cui alle lettere a) e b) previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali, nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori e, decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole; d) per le imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dall', comma 64, della legge n. 205 del 2017 in relazione agli investimenti effettuati nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3), lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione delle zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.
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