Art. 10

Comitato di indirizzo

In vigore dal 14 mag 2025
1. Il Comitato di indirizzo è il soggetto per l'amministrazione della ZLS. È istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della regione, ed è composto da: a) il Presidente della regione o suo delegato, che lo presiede. In caso di ZLS interregionale, la presidenza è assegnata a uno dei Presidenti delle regioni interessate individuato nel Piano di sviluppo strategico, o a un suo delegato; b) il Presidente dell'Autorità di sistema portuale; c) un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri; d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy; f) un rappresentante dei Consorzi di sviluppo industriale, laddove esistenti; g) il Presidente della provincia o delle province ricomprese, in tutto o in parte, nella ZLS, in qualità di uditore, o suo delegato; h) i Sindaci dei comuni ricompresi nella ZLS, in qualità di uditori, o loro delegati. 2. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale, per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali di una struttura tecnico-amministrativa di supporto, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, e composta da personale appartenente alla medesima amministrazione e all'Autorità di sistema portuale, nonché della collaborazione degli uffici delle amministrazioni comunali ricomprese nella ZLS, i quali provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il Comitato di indirizzo adotta un proprio regolamento interno, che definisce: a) la periodicità e le modalità di convocazione delle riunioni ordinarie, con cadenza almeno trimestrale, e di quelle straordinarie; b) le modalità delle deliberazioni e i requisiti per la validità delle stesse; c) le modalità e gli strumenti che assicurino la consultazione periodica degli enti locali sul cui territorio insiste la ZLS, nonché delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali. 4. Il Comitato di indirizzo può individuare al proprio interno un componente cui delegare le azioni di attuazione in particolari aree o materie della ZLS, fermo restando la natura collegiale delle decisioni e tenendo conto delle funzioni precipue delle istituzioni rappresentate nel Comitato stesso. 5. Il Comitato di indirizzo: a) assicura gli strumenti che garantiscono l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZLS, nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali, l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZLS, l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi; b) promuove e implementa forme di collaborazione tra lo sportello unico amministrativo dell'Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e gli sportelli unici per le attività produttive di cui all', comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, istituiti presso i Comuni territorialmente competenti; c) definisce le condizioni di accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico nel rispetto della normativa europea, delle normative vigenti in materia di sicurezza, nonché di cui all', comma 4, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previsti dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169; d) svolge la verifica per ciascuna impresa dell'avvio del programma di attività economiche imprenditoriali o degli investimenti di natura incrementale, oggetto delle semplificazioni di cui all' del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 ovvero di quelle previste dall' del presente decreto, e trasmette la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui all', comma 64, della legge n. 205 del 2017; e) si attiva per la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, volti a disciplinare procedure semplificate; f) effettua il controllo che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZLS per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui all', comma 64, della legge n. 205 del 2017, e trasmette la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici concessi e goduti; g) assicura il rispetto del Piano di sviluppo strategico anche promuovendo iniziative di coordinamento degli obiettivi di sviluppo con la pianificazione e la programmazione regionale e dell'Autorità di Sistema Portuale; h) sovrintende all'espletamento delle procedure di autorizzazione per gli accordi o le convenzioni quadro che si intenda stipulare con le banche e gli intermediari finanziari; i) assicura l'individuazione del soggetto responsabile dell'inserimento dei dati identificativi di ogni singola iniziativa, nonché dei dati di avanzamento delle iniziative stesse nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; l) propone le modifiche al perimetro della ZLS ai sensi dell', comma 2, fermo restando il rispetto del limite massimo delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1. 6. Le regioni promuovono la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente competenti, ai fini della verifica dei profili di legalità, con riguardo all'attuazione degli interventi previsti nelle aree ZLS.

Note all'articolo

  • Il D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, ha disposto (con l'art. 12, comma 10-bis) che "Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo delle attivita' economico-produttive nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Comitato di indirizzo della ZLS previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, e' integrato da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente in relazione ai territori compresi nel perimetro della ZLS".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-04;40#art-10

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