Art. 14
Norme di coordinamento
In vigore dal 17 apr 2024
1. Le disposizioni del presente regolamento relative alla gestione e al funzionamento, nonché agli organi di amministrazione, integrano e modificano il Piano di sviluppo strategico delle ZLS già istituite alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le predette disposizioni si applicano, altresì, in quanto compatibili alla ZLS di cui all' del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. La durata della predetta ZLS decorre dal decreto di nomina del Comitato di indirizzo di cui all'.
2. I procedimenti di istituzione delle ZLS non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono definiti secondo la disciplina di cui all', comma 65, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Alle ZLS istituite ai sensi del primo periodo si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 13 del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-04;40#art-14