Art. 12
Uffici di livello dirigenziale
In vigore dal 12 gen 2024
1. L'Avvocatura Generale è articolata in due uffici di livello dirigenziale generale, ciascuno dei quali costituente centro di costo, di seguito indicati:
a) Direzione generale per le risorse umane, per la formazione e affari generali;
b) Direzione generale per le risorse finanziarie, contratti e sistemi informativi.
2. Nell'ambito delle direzioni di cui al comma 1, sono individuati i restanti Uffici di livello dirigenziale non generale.
3. L'Avvocatura è altresì articolata in n. 25 Avvocature distrettuali di cui all' e nei corrispondenti uffici amministrativi unici distrettuali di livello dirigenziale non generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-11-29;210#art-12