Art. 10
Segreteria generale e degli organi collegiali
In vigore dal 12 gen 2024
1. Alle dirette dipendenze del Segretario generale opera la Segreteria generale, cui sono addette unità di personale della dotazione organica dell'Avvocatura generale che attendono agli adempimenti connessi alle competenze istituzionali del Segretariato.
2. Il personale della Segreteria generale opera anche quale Segreteria degli organi collegiali, cui sono addette unità di personale che curano gli adempimenti relativi al funzionamento del Comitato consultivo, del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-11-29;210#art-10