Art. 15
Avvocature distrettuali
In vigore dal 12 gen 2024
1. Gli Avvocati distrettuali, fatta salva ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o regolamenti, svolgono le seguenti funzioni:
a) definiscono, in esecuzione delle direttive adottate dall'Avvocato generale, gli obiettivi e i programmi da attuare nell'ambito delle rispettive Avvocature distrettuali, indicandone la priorità. A tal fine adottano ogni anno le direttive generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione, anche sulla base delle proposte formulate, dal dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico;
b) richiedono, anche su proposta del dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale, il contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali delle rispettive Avvocature distrettuali;
c) esercitano, anche avvalendosi del dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale, la sorveglianza sull'andamento dei servizi ed effettuano la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite ai sensi della lettera a);
d) dispongono in ordine all'adeguamento dell'orario di servizio alla specifica realtà locale, tenuto conto dei criteri generali determinati dal Segretario generale.
2. Gli Avvocati distrettuali sono responsabili dell'attuazione delle direttive ad essi impartite dall'Avvocato generale. Entro il 30 aprile di ogni anno presentano all'Avvocato generale una relazione complessiva sull'attività svolta nell'anno precedente.
3. Presso ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato opera l'Ufficio amministrativo unico, di livello dirigenziale non generale, per la gestione unificata di tutti i servizi e le attività di competenza dell'Avvocatura, comunque nei limiti della vigente dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale. A detti Uffici sono assegnate le funzioni di cui al comma 4, da esercitarsi, nell'ambito di ciascun distretto, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, lettera a), e alle direttive di secondo livello, impartite dal Segretario generale, sentite le Direzioni generali competenti per materia.
4. Al Dirigente dell'Ufficio unico amministrativo, oltre alle competenze previste da disposizioni legislative e regolamentari sono assegnate le seguenti attività:
a) gestione del protocollo di ingresso e uscita dell'Avvocatura di competenza;
b) gestione del personale amministrativo;
c) gestione dei servizi di competenza;
d) gestione delle attività di competenza del funzionario delegato in materia di spesa delegata e fondi di spesa degli enti e altri soggetti patrocinati;
e) gestione dei servizi del consegnatario e magazzino nonché del cassiere;
f) gestione dei servizi di carattere generale a supporto delle attività istituzionali;
g) programmazione e rendicontazione della spesa delegata, seguendo le direttive fornite dalla Direzione generale competente;
h) valutazione del personale amministrativo, sentito l'Avvocato distrettuale per la parte di competenza;
i) attuazione delle misure nei limiti della spesa delegata assegnata in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, osservando le direttive impartite dal datore di lavoro;
l) liquidazione e procedure amministrative relative alle spese di competenza della distrettuale;
m) procedure amministrative di recupero e rendicontazione degli onorari di competenza dell'Avvocatura distrettuale;
n) espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture nei limiti della spesa delegata, procedendo alla sottoscrizione dei relativi contratti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-11-29;210#art-15