Art. 8

Organismo indipendente di valutazione

In vigore dal 12 gen 2024
1. L'Organismo indipendente di valutazione ha il compito di valutare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance individuale del personale amministrativo. L'Organismo di valutazione opera, gratuitamente, in posizione di autonomia e risponde esclusivamente all' Avvocato generale dello Stato. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'organismo può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività dell'Avvocatura di interesse e può richiedere ai titolari degli Uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'organismo riferisce secondo i criteri e le modalità normativamente previste. 3. L'Organismo di valutazione è composto da un Vice Avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da due avvocati dello Stato, nominati dall'Avvocato generale, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico.
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