Art. 4

Strutture di supporto all'Avvocato generale

In vigore dal 12 gen 2024
1. Le strutture di supporto all'Avvocato generale sono: a) il Servizio di segreteria; b) il Servizio studi e formazione professionale; c) il Servizio di comunicazione istituzionale; d) il Servizio del cerimoniale. 2. Il Servizio di segreteria è struttura di livello non dirigenziale ed è composta da personale individuato nell'ambito dei dipendenti di ruolo dell'Avvocatura o di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco. Il Servizio svolge attività di supporto ai compiti dell'Avvocato generale e provvede al coordinamento degli impegni dello stesso; assiste, altresì, l'Avvocato generale negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività e i rapporti istituzionali del medesimo. Al servizio può essere preposto un responsabile titolare di posizione organizzativa. 3. Il Servizio studi e formazione professionale è struttura di livello non dirigenziale ed è costituito da avvocati o procuratori dello Stato nominati dall'Avvocato generale e coordinati dall'Avvocato generale aggiunto o da un Vice Avvocato generale. L'incarico dei componenti dura tre anni ed è rinnovabile. 4. Il Servizio studi e formazione professionale coadiuva l'Avvocato generale nelle seguenti attività: a) predisposizione delle relazioni periodiche previste dall' del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611; b) elaborazione di studi e ricerche della normativa e della giurisprudenza rilevanti; c) rilevazione e analisi dell'attività parlamentare; d) elaborazione dei programmi di formazione e aggiornamento professionale degli avvocati e procuratori dello Stato. 5. Il Servizio di comunicazione istituzionale è struttura di livello non dirigenziale che cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali ed effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali dell'Avvocatura. Il coordinatore del servizio è fiduciariamente scelto dall'Avvocato generale tra gli avvocati ovvero procuratori dello Stato e può svolgere anche il ruolo di portavoce dell'Avvocato generale, ove autorizzato da quest'ultimo, per la cura dei rapporti di carattere istituzionale con gli organi di informazione. L'incarico di coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile. Il servizio può avvalersi di personale amministrativo individuato tra il personale in servizio ovvero, in mancanza di adeguata professionalità, di risorse esterne nel rispetto delle previsioni normative vigenti e in possesso di comprovata esperienza maturata sul campo delle comunicazioni istituzionali ovvero dell'editoria. 6. Il Servizio del cerimoniale è struttura di livello non dirigenziale che cura l'organizzazione e la gestione degli eventi di interesse dell'Avvocato generale. Il coordinatore del predetto servizio è fiduciariamente scelto dall'Avvocato generale tra gli avvocati e/o procuratori. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile. Il servizio può avvalersi di personale amministrativo individuato tra il personale in servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-11-29;210#art-4

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