Art. 3

L'Avvocato generale

In vigore dal 12 gen 2024
1. L'Avvocato generale, fatta salva ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o di regolamento, quale organo di governo dell'Istituto, esercita le funzioni di indirizzo e a tal fine assegna le risorse finanziarie al Segretario generale quale centro di responsabilità. 2. L'Avvocato generale dello Stato definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare avvalendosi del Segretario generale e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. A tal fine, anche sulla base delle proposte del Segretario generale, adotta ogni anno le direttive generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione. 3. L'Avvocato generale è il titolare dell'informazione e della comunicazione istituzionale. 4. L'Avvocato generale in particolare: a) presiede il Consiglio di amministrazione; b) conferisce, con propri decreti, adottati su proposta del Segretario generale, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, di prima fascia, sottoscrivendo i relativi contratti; c) definisce l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale; d) nomina i componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento e da altre norme, salvo che non sia diversamente stabilito; e) svolge le funzioni di direzione, di indirizzo e di controllo che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti; f) valuta la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa ai propri atti di indirizzo; g) nomina con appositi decreti gli esperti a supporto della propria Attività di agente di governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. 5. L'Avvocato generale si avvale nella propria attività, oltre che della collaborazione del Segretario generale, anche delle strutture di supporto di cui all' e può avvalersi della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato, fiduciariamente scelti.
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