Art. 2

Criteri di organizzazione

In vigore dal 12 gen 2024
1. Gli uffici amministrativi dell'Avvocatura dello Stato sono ordinati secondo i seguenti criteri: a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee; b) collegamento e coordinamento delle attività degli uffici, nel rispetto del principio di collaborazione, anche attraverso la comunicazione interna ed esterna e l'interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; c) trasparenza, attraverso apposita struttura per l'informazione ai cittadini e alle amministrazioni e, per ciascun procedimento, attribuzione a un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze di funzionamento degli uffici giurisdizionali e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi e delle istituzioni dell'Unione europea.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-11-29;210#art-2

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