Art. 16

Uffici di livello dirigenziale non generale

In vigore dal 12 gen 2024
1. Alla individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede, su proposta del Segretario Generale, sentiti i Direttori generali interessati e sentite le Organizzazioni sindacali, con decreto dell'Avvocato generale di natura non regolamentare, ai sensi dell', comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell', commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
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