Capo I

Art. 8

Ufficio stampa e portavoce

In vigore dal 4 gen 2024
1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove, in raccordo con gli uffici del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale. 2. Il Capo dell'Ufficio stampa è scelto fra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o fra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi ed imprese pubbliche, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422. 3. Il Capo dell'Ufficio stampa informa il Capo di Gabinetto sulle attività da porre in essere nell'ambito della comunicazione istituzionale. 4. Il Ministro può nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, ai sensi dell' della legge 7 giugno 2000, n. 150, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio di competenza degli Uffici di diretta collaborazione.
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