Capo II
Art. 13
Struttura dell'Organismo indipendente di valutazione della performance
In vigore dal 4 gen 2024
1. La nomina dell'OIV è effettuata con decreto del Ministro.
L'individuazione avviene tra gli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa procedura selettiva pubblica.
2. La durata dell'OIV è di tre anni. Il rinnovo è consentito una sola volta.
3. Indipendentemente dalla composizione monocratica ovvero collegiale, ai componenti dell'OIV spetta un compenso commisurato alla retribuzione di posizione, parte variabile, attribuita ad un dirigente di ruolo di livello generale del Ministero con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede a valere sulle risorse destinate a legislazione vigente al pertinente capitolo di bilancio/piano gestionale del Centro di responsabilità «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-27;198#art-13