Capo III
Art. 16
Norme finali
In vigore dal 4 gen 2024
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dagli si provvede ai sensi dall', comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 ottobre 2023
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2023
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 400
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-27;198#art-16