Capo II

Art. 12

Organismo indipendente di valutazione della performance

In vigore dal 4 gen 2024
1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «OIV», esercita, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni a esso attribuite dall' del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le attività di cui all', comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), e all', comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Per le funzioni di controllo strategico di cui all', comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999, l'OIV riferisce direttamente al Ministro. 2. L'OIV è costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
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