Capo I
Art. 7
Ufficio del Consigliere diplomatico
In vigore dal 4 gen 2024
1. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera l'Ufficio del Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale ed europeo predisponendo i necessari adempimenti per la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea, curando i rapporti internazionali e fornendo agli Uffici del Ministero il necessario supporto informativo utile a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alla comunità internazionale. L'Ufficio del Consigliere diplomatico è retto dal Consigliere diplomatico, che è nominato dal Ministro con proprio decreto ed è scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.
2. Il Consigliere diplomatico può essere revocato anticipatamente dal Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario.
3. Il Consigliere diplomatico decade automaticamente ove non confermato entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-27;198#art-7