Capo I
Art. 4
Segreteria del Ministro
In vigore dal 4 gen 2024
1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello stesso e ne cura il cerimoniale. Il Capo della Segreteria coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale.
2. Il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza riservata del Ministro, i rapporti con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale nonché, su suo mandato, i rapporti politici.
3. Il Capo della Segreteria del Ministro e il Segretario particolare sono scelti dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario.
4. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sentito il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, può nominare, nell'ambito del personale della Segreteria di cui al comma 1, un Ufficiale Superiore addetto, scelto tra gli Ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto. Per l'incarico di cui al primo periodo, il trattamento economico complessivo resta a carico del Corpo di provenienza. All'Ufficiale Superiore addetto non si applicano gli ultimi tre periodi dell', comma 5.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-27;198#art-4