Capo I
Art. 5
Ufficio legislativo
In vigore dal 4 gen 2024
1. L'Ufficio legislativo cura l'attività legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione dei competenti Uffici del Ministero ai fini dello studio, della elaborazione normativa, della valutazione dei costi della regolazione, della quantificazione degli oneri normativi e dell'individuazione delle relative coperture finanziarie, della qualità della legislazione, dell'applicabilità delle norme introdotte e dell'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, garantendo la semplificazione normativa. Lo stesso Ufficio, inoltre:
a) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;
b) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi;
c) cura l'esame degli atti di indirizzo presentati in Parlamento nelle materie di competenza del Ministero e il seguito dato agli stessi;
d) cura, per l'attività normativa, i rapporti con il Parlamento, con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto concerne la formazione e attuazione normativa degli atti dell'Unione europea;
e) cura, in relazione all'attività legislativa e regolamentare, i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con il Consiglio di Stato, con l'Avvocatura dello Stato, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con la Conferenza Stato-città e autonomie locali e con la Conferenza unificata;
f) esamina la legislazione regionale nelle materie di interesse del Ministero;
g) sovrintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale, in coordinamento con i competenti Uffici del Ministero;
h) svolge attività di consulenza giuridica in favore del Ministro e dell'Ufficio di Gabinetto nelle materie di competenza del Ministero.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari di ruolo, avvocati del libero foro e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Il Ministro, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, d'intesa col Capo di Gabinetto, può nominare, con proprio decreto, un vice Capo dell'Ufficio legislativo scelto fra i soggetti di cui al comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-27;198#art-5