Capo I
Art. 2
Uffici di diretta collaborazione
In vigore dal 4 gen 2024
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, di cui il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico del Ministero.
2. Gli Uffici di diretta collaborazione svolgono attività di supporto e di raccordo tra il Ministro e il Ministero, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione.
3. I vice Ministri e i sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.
4. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) l'Ufficio legislativo;
d) la Segreteria tecnica del Ministro;
e) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
f) l'Ufficio stampa;
g) le Segreterie dei vice Ministri;
h) le Segreterie dei sottosegretari di Stato.
5. I Capi degli Uffici di cui al comma 4, nonché il Segretario particolare del Ministro di cui all', sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata qualora venga meno il rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui al comma 4 è allegato il curriculum vitae relativo ai titoli e alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. Le Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi vice Ministri e sottosegretari di Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-27;198#art-2