Capo I

Art. 6

Segreteria tecnica del Ministro

In vigore dal 4 gen 2024
1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge, in raccordo con gli Uffici del Ministero, attività di supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza del Ministro, anche relative all'utilizzazione delle relative risorse finanziarie. La Segreteria tecnica cura, altresì, le attività di programmazione infrastrutturale e trasportistica e l'allocazione delle relative risorse finanziarie, in raccordo con la Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 223, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e con gli Uffici del Ministero, sulla base degli indirizzi e delle direttive del Ministro. La Segreteria tecnica cura, inoltre, l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, e promuove l'organizzazione di momenti di approfondimento tecnico e scientifico, nonché di convegni, conferenze e tavole rotonde nelle materie di competenza istituzionale del Ministero e in relazione alle principali attività individuate dal Ministro, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 2. Il Capo della Segreteria tecnica è scelto fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro, in possesso di cognizioni di elevato livello specialistico, adeguate alle funzioni da svolgere e alle materie trattate, avuto riguardo, in particolare, ai titoli posseduti e alle esperienze professionali maturate.
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