Capo II

Art. 14

Struttura tecnica permanente

In vigore dal 4 gen 2024
1. Presso l'OIV, ai sensi dell', comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance con funzioni di supporto all'OIV per lo svolgimento delle sue attività. 2. Alla Struttura tecnica di cui al comma 1 è assegnato un contingente di personale non superiore a otto unità, di cui una di qualifica dirigenziale di livello non generale, nell'ambito della dotazione organica del Ministero alla quale si applica il trattamento economico previsto all', comma 6, e sette di qualifica non dirigenziale, cui spetta un trattamento economico accessorio onnicomprensivo da determinare con le modalità di cui all', comma 7.
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