Capo IV
Art. 17
Esecuzione in via d'urgenza
In vigore dal 19 nov 2022
1. Quando l'affidamento ha ad oggetto una prestazione che per sua natura, o per circostanze contingenti, deve essere immediatamente effettuata, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione può determinare un grave pregiudizio alla sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, il RUP, ovvero il direttore dell'esecuzione del contratto, o il direttore dei lavori, se nominati, possono autorizzarne l'esecuzione in via d'urgenza nelle more dell'approvazione del direttore generale.
2. Qualora successivamente all'esecuzione anticipata non intervenga l'eventuale approvazione dell'atto negoziale, il contraente ha diritto solo al pagamento delle prestazioni eseguite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-09-01;166#art-17