Capo V

Art. 18

Esecuzione delle prestazioni

In vigore dal 19 nov 2022
1. La sorveglianza dell'esecuzione delle prestazioni è affidata al RUP e, ove nominati, al direttore dell'esecuzione del contratto e al direttore dei lavori. 2. Per esigenze di servizio, l'Agenzia può chiedere al contraente il differimento per un massimo di dodici mesi della decorrenza della fornitura dei beni o dei servizi. Il differimento è comunicato al contraente dal RUP il prima possibile e comunque entro trenta giorni dal termine iniziale di esecuzione della prestazione. 3. Quando ricorrono preminenti esigenze di pubblico interesse, cause di forza maggiore, caso fortuito o altre cause sopravvenute che impediscono l'esecuzione a regola d'arte della prestazione, l'Agenzia può sospendere temporaneamente l'esecuzione della prestazione in tutto o in parte senza che all'operatore economico venga corrisposto alcun compenso o indennizzo. 4. Della sospensione e della ripresa dell'esecuzione, con conseguente indicazione del nuovo termine di scadenza del contratto, deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. 5. Quando la sospensione, o le sospensioni disposte ai sensi del presente articolo durino per un periodo di tempo superiore a un terzo della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, l'esecutore può richiedere la risoluzione del contratto senza alcuna indennità. Se l'Agenzia si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre il termine suddetto. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
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