Capo III

Art. 12

Subappalto

In vigore dal 19 nov 2022
1. L'Agenzia può escludere il subappalto quando le prestazioni devono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto. 2. Quando è previsto dagli atti della procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, gli operatori economici possono chiedere l'autorizzazione al subappalto in sede di presentazione dell'offerta, precisando la percentuale e la tipologia della prestazione che intendono subappaltare. 3. L'autorizzazione al subappalto da parte dell'Agenzia è subordinata alla verifica dei requisiti di cui all' in capo ai subappaltatori, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'. 4. Ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'esatto adempimento delle obbligazioni del contratto principale stipulato con l'Agenzia, lo stesso appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Agenzia, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-09-01;166#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo