Capo III
Art. 7
Operatori economici
In vigore dal 19 nov 2022
1. I contratti di lavori, forniture e servizi sono affidati ad operatori economici che, oltre a possedere i requisiti di cui all', rispondono anche a criteri di affidabilità eventualmente individuati nella determina a contrarre, in relazione alla natura, all'oggetto e alla finalità dell'appalto.
2. Gli operatori economici di cui al comma 1 hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali vengano comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi alla procedura di affidamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-09-01;166#art-7