Capo II
Art. 6
Strutture
In vigore dal 19 nov 2022
1. I Servizi e le articolazioni, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, forniscono il necessario supporto ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisiti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, elaborando i programmi di spesa e predisponendo le specifiche tecniche delle acquisizioni di lavori, beni e servizi.
2. I Servizi e le articolazioni di cui al comma 1 seguono, altresì, per i singoli appalti, la progettazione prevista dal Codice:
a) predisponendo, laddove richiesta, la relazione tecnico-illustrativa con l'indicazione dell'esigenza da soddisfare, dell'oggetto e dell'entità dell'acquisizione, nonché dell'importo presunto della spesa totale, oltre l'IVA, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso e di altri oneri indotti se dovuti;
b) predisponendo il capitolato speciale descrittivo e prestazionale per la realizzazione dell'appalto comprendente:
1) le specifiche tecniche, per la fornitura/posa in opera dei beni o per lo svolgimento del servizio, a durata massima del rapporto negoziale;
2) i livelli del servizio o della prestazione da osservare;
3) le penali da applicare in caso di inadempimento;
4) le garanzie da prestare;
5) i requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire;
6) gli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;
c) individuando le prescrizioni volte alla prevenzione dei rischi da interferenza connessi all'esecuzione delle prestazioni;
d) individuando l'eventuale classifica di segretezza da attribuire agli atti e le abilitazioni di sicurezza degli operatori economici o del personale dipendente, anche in relazione alla natura dei luoghi ove verrà eseguita la prestazione e delle speciali condizioni di fornitura o modalità di esecuzione delle prestazioni;
e) individuando le eventuali speciali misure di sicurezza che devono accompagnare l'esecuzione degli atti negoziali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-09-01;166#art-6