Capo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 19 nov 2022
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» (nel prosieguo «Agenzia») che attribuisce, tra l'altro, all'Agenzia il compito di porre in essere misure anche a tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico;
Visto l', comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevede, in particolare, che l'Agenzia è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
Visto, altresì, l', comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevede l'adozione di un regolamento, anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici, per la definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;
Visto il Trattato sull'Unione europea e, in particolare, l', paragrafo 2, che stabilisce che l'Unione rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale, specificando, altresì, che la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), che stabilisce che nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, concernente «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica» che istituisce il Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati, e prevede all' determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2020, n. 131, recante «Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell', comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, recante «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
Ritenuta la necessità di dare attuazione all', comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021, mediante la definizione di procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici;
Considerato che il citato , comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021, consente l'adozione del presente regolamento anche in deroga alle disposizioni dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, pertanto, senza previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato;
Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;
Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza;
Sulla proposta del direttore generale dell'Agenzia;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) decreto-legge, il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
b) Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
c) Presidente, il Presidente del Consiglio dei ministri;
d) Agenzia, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
e) direttore generale, il direttore generale dell'Agenzia;
f) COPASIR, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
g) CIC, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza di cui all' del decreto-legge;
h) Servizi, le strutture di livello dirigenziale generale previste dall', comma 3, del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223;
i) articolazioni, le unità previste dall', comma 1, lettera n), del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-09-01;166#art-1