Capo III
Art. 11
Raggruppamento temporaneo di imprese
In vigore dal 19 nov 2022
1. Fatta salva una diversa indicazione contenuta negli atti della procedura di affidamento, gli operatori economici possono presentare offerta quali mandatari di un raggruppamento temporaneo d'imprese, del quale devono indicare i componenti.
2. A tutti i componenti del raggruppamento temporaneo d'imprese si applicano le disposizioni di cui agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-09-01;166#art-11