Capo IV
Art. 14
Affidamento diretto
In vigore dal 19 nov 2022
1. L'affidamento diretto di lavori, nonché di servizi e forniture di cui all', comma 1, lettera a), avviene con acquisizione di almeno un preventivo, in deroga al principio di rotazione e anche in assenza di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del contratto.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per l'affidamento di prestazioni d'opera specialistica o intellettuale per il tempo strettamente necessario alla conclusione dello specifico incarico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-09-01;166#art-14